È stata pubblicata dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali la Circolare n. 1463 del 30 novembre 2012,  in merito alla possibilità per le imprese in possesso di autorizzazione per trasporto di cose per Conto Terzi di trasportare anche proprie merci. Di conseguenza la possibilità per le imprese, in possesso delle autorizzazione per il trasporto dei rifiuti, di trasportare anche i propri rifiuti con i veicoli ad “uso di terziâ€.
Tale chiarimento viene fornito dall’Albo sulla base della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito: “Per l’esercizio dei due tipi diattività  (in conto proprio e per conto terzi n.d.r) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come “complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale.â€
E pertanto le imprese che intendono inserire nel parco veicoli autorizzati al trasporto dei propri rifiuti, in base all’iscrizione ex art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06, da ora in poi potranno inserire anche veicoli  “uso di terziâ€.